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Ordinanza — n. 31068/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against a settled penalty agreement due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Gaetano and Giovanni Pellegrino inadmissible on procedural grounds. The appellants sought to challenge a penalty agreement ratified by the Court of Appeal, but their arguments fell outside the scope permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once parties freely agree on a penalty and the judge ratifies it, this judicial settlement cannot be unilaterally modified or challenged by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Once a penalty agreement is ratified by the court, it constitutes a binding judicial settlement that cannot be unilaterally modified or challenged by the parties.

Parole chiave

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penalty agreement ratification inadmissible appeal grounds procedural settlement binding unilateral modification prohibition judicial settlement validity ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art 599-bis cod. proc. pen
L'art. 599-bis, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELLEGRINO GAETANO nato a CATANIA il 30/04/1995 PELLEGRINO GIOVANNI nato a CATANIA il 11/07/1976 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11761/25 Considerato che Gaetano Pellegrino e Giovanni Pellegrino — condannati in primo grado per il reato di furto aggravato in concorso — ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha ratificato l'accordo ex art 599-bis cod. proc. pen. Premesso che la rinunzia al ricorso per Gaetano Pellegrino non è efficace, posto che il difensore firmatario non ha allegato anche la procura speciale che lo legittima in tal senso, procura speciale necessaria giacché questa Corte insegna che è «inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale» (tra le altre, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01).

Rilevato che entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il. potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».

Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, la parte non può neanche dolersi del vizio di motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis