Cassation court dismisses appeal against plea bargain for inadmissible grounds outside statutory exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Treviso Tribunal's plea bargain decision inadmissible. The appellant argued for violations of procedural law and lack of reasoning, but these grounds fall outside the limited exceptions permitted for challenging plea agreements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general procedural violations or lack of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOURE EVRARD JEFF KEVINE nato il 04/01/2000 avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Zoure Evrard geff Kevine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 624 e 385 cod. pen.; - che, con due motivi, il ricorrente lamenta della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione; - che le due censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid e