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Ordinanza — n. 31061/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil party's appeal dismissed for lack of interest in acquittal due to missing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering them to pay court costs. The civil party challenged a dismissal based on the late filing of a private complaint, arguing the lower court lacked jurisdiction due to the crime's severity. The court ruled that such a dismissal is merely procedural and offers no civil advantage, thus depriving the appellant of standing to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; The civil party lacks standing to appeal an acquittal based on the absence of a private complaint, as such rulings are purely procedural and confer no civil benefit.

Parole chiave

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private complaint procedural dismissal lack of interest civil party appeal jurisdiction by matter minaccia nel diritto penale legittimazione a contestare licenza impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Torino, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Staropoli Luca, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Torino, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Staropoli Luca, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WASSIM AHAMED nato il 19/04/2000 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Torino, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Staropoli Luca, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per difetto della condizione di procedibilità, derivante dalla tardiva presentazione della querela; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'incompetenza per materia del giudice di pace, sostenendo che dal fatto storico sarebbe desumibile la gravità della minaccia e la conseguente competenza per materia del Tribunale - è inammissibile, atteso che «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica» (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242); che, peraltro, l'eventuale contestazione dell'aggravante, desumibile dal fatto storico, è correlata a un potere esclusivo del pubblico ministero; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm