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Ordinanza — n. 31060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Curci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Curci challenged a preventive measure of special surveillance based on alleged errors in his criminal record regarding social danger. The court rejected the appeal because the complaint was too generic and failed to identify a specific legal defect permissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 D.Lgs. 159/2011; Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.: Appeals in preventive proceedings are limited to legal violations, excluding merit-based arguments or vague complaints that do not demonstrate a specific defect in the reasoning required by law.

Parole chiave

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preventive measures special surveillance legal appeal inadmissibility social danger legal reasoning criminal record motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 2 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
159/2011; Premesso che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs.
Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 7 D.Lgs. 159/2011
c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui
Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro
268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso propoto da: CURCI DANIELE nato a CERIGNOLA( ITALIA) il 15/01/1995 avverso il decreto del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11622 /2025 Considerato che Daniele Curci ricorre avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari che ha confermato l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, ex art. 6 e ss. D.Lgs. 159/2011; Premesso che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.

c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale a causa dell'erronea indicazione dei precedenti penali del ricorrente- è generico per indeterminatezza perché si limita a lamentare un errore (peraltro non documentandolo) della Corte di appello, ma non individua un vizio rientrante nel novero di quelli deducibili rispetto al provvedimento di prevenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere e nsore I