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Ordinanza — n. 31058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Pacella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant raised new arguments regarding prescription and charge classification that were not presented to the Court of Appeal, violating procedural rules. The court rejected these grounds because they were not properly developed at the appellate stage and lacked the required specificity for review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must rely on grounds already raised in the appellate judgment; new arguments or generic criticisms without specific factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal procedural defect specificity requirement court costs uso di un documento falso contraffazione di merci prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Infine, ritenuto il quarto motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alle statuizioni civili - generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 180, cod. proc. pen.
269886 - 01), sicché, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 180 cod.
Art. 522, cod. proc. pen.
la nullità ex art. 522 cod.
Art. 497-bis, cod. pen.
art. 497-bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo del ricorso - con cui si lamenta la mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza emessa, sub specie del riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo piuttosto che al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen.
art. 522 cod. proc. pen
la nullità ex art. 522 cod. proc. pen., quand'anche determinatasi, sarebbe di ordine generale a regime intermedio (tra le altre, Sez.
art. 180 cod. proc. pen
269886 - 01), sicché, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 180 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera
pen., quand'anche determinatasi, sarebbe di ordine generale a regime intermedio (tra le altre, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasanny Srisubatharan
In aggiunta deve osservarsi che i motivi sono anche manifestamente infondati, giacché, come sopra osservato, l'imputato ha quantomeno concorso nella contraffazione, fornendo la propria fotografia a chi ha realizzato il falso documento (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasanny Srisubatharan, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACELLA ANTONIO nato a NAPOLI il 24/05/1976 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 11599/25 Considerato che Antonio Pacella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha riformato parzialmente la decisione di prime cure, prosciogliendo per intervenuta prescrizione l'imputato per alcuni dei reati allo stesso ascritti e confermando la sentenza di primo grado quanto alla condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo del ricorso - con cui si lamenta la mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza emessa, sub specie del riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo piuttosto che al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto:

1) nessuna difformità si rileva tra la contestazione e la condanna, dal momento che la descrizione in fatto dell'addebito indica che il documento riportava l'immagine dell'imputato, il che costituisce esplicito riferimento alla circostanza che il soggetto ritratto avesse quantomeno concorso con altri nella contraffazione fornendo la propria fotografia da apporre sul documento oggetto della falsificazione;

2) la nullità ex art. 522 cod. proc. pen., quand'anche determinatasi, sarebbe di ordine generale a regime intermedio (tra le altre, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01), sicché, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., andava denunziata entro la conclusione del giudizio di appello, mentre la questione è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che attiene alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. - ed il terzo motivo del ricorso - con cui si solleva la doglianza circa la mancata derubricazione del fatto di reato qualificato ex art 497 bis comma 2 cod pen. in quello di cui all'art 497 bis comma 1- sono inammissibili in quanto inediti perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Non possono essere infatti dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). In aggiunta deve osservarsi che i motivi sono anche manifestamente infondati, giacché, come sopra osservato, l'imputato ha quantomeno concorso nella contraffazione, fornendo la propria fotografia a chi ha realizzato il falso documento (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasanny Srisubatharan, Rv. 277427 - 01). Infine, ritenuto il quarto motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alle statuizioni civili - generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere