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Sentenza — n. 31054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls second-instance judgment on aggravated theft charge due to subsequent victim's remission of prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment regarding the aggravated theft charge because the victim subsequently remitted the prosecution, which legally extinguished the crime. Although the appellant raised procedural nullities and contested sentencing aggravations, the court prioritized the statutory effect of the remission over these arguments. Consequently, the conviction for the remaining aggravated offense was declared void without remittal for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A subsequent remission of prosecution by the victim extinguishes the crime, requiring the cassation court to annul the judgment without remittal for retrial.

Parole chiave

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remission of prosecution extinction of crime aggravated theft cassation annulment victim's consent procedural nullity no remittal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Con sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale di Pordenone aveva condannato Miotto Clara per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) e per due episodi di furto aggravato (capi B e C).
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
Con sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale di Pordenone aveva condannato Miotto Clara per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto
pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CLARA nato a PORDENONE il 06/08/1982 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale di Pordenone aveva condannato Miotto Clara per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo A) e per due episodi di furto aggravato (capi B e C). Con sentenza del 21 novembre 2024, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere, in ordine ai reati di cui ai capi A e B, per intervenuta remissione di querela, escludendo (con riferimento al residuo reato) le aggravanti della minorata difesa e dell'abuso di ospitalità, riconoscendo le attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la rimanente aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, e rideterminando il trattamento sanzionatorio Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il ricorso originario, la ricorrente, con il primo motivo, aveva dedotto la nullità della notificazione all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello; con il secondo motivo, aveva contestato l'applicazione dell'aggravante dell'avere commesso il fatto con mezzo fraudolento; con il terzo motivo, aveva dedotto la nullità degli atti e della decisione per la mancata comunicazione all'imputata e al difensore della disposta trattazione orale del giudizio di appello; con il quarto motivo, aveva lamentato l'omessa pronuncia della Corte di appello in ordine alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.

La ricorrente, successivamente, ha tempestivamente depositato la rimessione della querela della persona offesa, corredata da relativa accettazione. Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputata; il reato risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett.

a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al capo C, perché)il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimentcîa carico dell'imputata. — Così deciso, il 9 luglio 2