Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing falls within trial court discretion under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kasiri Issam inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for crimes under Articles 624-bis and 590 of the Penal Code, arguing against the sentence length. The court rejected this because sentencing gradation is a matter of discretion for the trial judge, and the appeal raised issues not permitted in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.: Sentencing gradation falls within the discretion of the judge of fact; appeals in cassation challenging the congruity of the sentence are inadmissible unless the determination results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASIRI ISSAM (CUI 01RGQSV) nato il 22/10/1980 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Kasiri Issam era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 590 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che, con l'unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente