Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity, upholding aggravated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground of complaint. The appellant, Orlando Salvatore, argued for reclassification of the crime from aggravated theft to attempted theft, but the court found his arguments merely repetitive of previous grievances already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds of complaint lack specificity and merely repeat grievances already addressed and rejected in the lower court's decision without engaging with the substantive legal or factual issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SALVATORE nato a ERICE il 26/09/1994 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Orlando Salvatore era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte sostiene che il fatto andrebbe riqualificato in furto tentato, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che il furto doveva ritenersi sicuramente consumato, atteso che l'imputato aveva ottenuto l'effettiva disponibilità del bene trafugato, riuscendo anche a darsi alla fuga; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres>teagte