Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and erroneous legal qualification of burglary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for burglary with aggravating circumstances. The appellant argued for a different legal qualification and claimed a lack of specific reasoning regarding the aggravating factors. The court rejected these claims, finding the legal characterization correct based on established case law and the appeal's arguments too generic to merit review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, 625, 61 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded due to erroneous legal qualification or intrinsically generic lacking specific legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA MARIA nato a ADRANO il 31/05/1954 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Spicuzza Maria era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4, e 61, n.5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, atteso che «integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno» (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, Pompei, Rv. 279110); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle due aggravanti, si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, in ordine alla sussistenza delle due aggravanti (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden