Cassation court acquits defendant for false birth date claim due to lack of intent and no harm caused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Touray Kissima of false declaration regarding his date of birth. The defendant argued that the minor discrepancy in the month of birth resulted from a translation error rather than intentional deception. The court ruled that since the applicant had initially declined correct details and later obtained humanitarian residency based on accurate information, no malicious intent existed and no damage occurred, thus negating the crime's constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The crime of false declaration requires malicious intent (dolo); if the discrepancy is minor and the applicant later obtains benefits based on correct data, the absence of intent and lack of resulting harm mean the act does not constitute a crime.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOURAY KISSIMA nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Touray Kissima era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe dichiarato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari di essere nato in data 28 agosto 1986, quando invece, dal suo passaporto, risultava essere nato il 28 aprile 1986.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero valutato l'ipotesi che l'indicazione di una data di nascita non esatta (con riferimento al solo mese) potesse essere stato causato da un errore nella traduzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che alcuna conseguenza dannosa era derivata dalla condotta, atteso che l'imputato, sulla base delle corrette generalità, aveva, poi, ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il ricorso deve essere accolto, atteso che il primo motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va evidenziato che: i giudici di merito hanno dato atto del fatto che l'imputato, al momento dello sbarco, aveva declinato le corrette generalità; l'imputato aveva poi ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base delle corrette generalità. Tali circostanze evidenziano che l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse a dichiarare una diversa data di nascita e appaiono del tutto incompatibili con il dolo, necessario a integrare la fattispecie contestata. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così decis