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Ordinanza — n. 31045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to trial court under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentencing discretion reserved to the trial court. The appellant argued against the conviction for attempted theft, but the court found the grievances violated the principles of articles 132 and 133 of the Penal Code regarding the limits of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of sentencing as it falls within the discretion of the court of first instance, provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.

Parole chiave

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sentencing discretion attempted theft cassation inadmissibility Italian Penal Code trial court authority tentato furto sanzione penale licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPANENKO IVAN nato il 19/01/1999 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Stepanenko Ivan era stato ritenuto responsabile del reato di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che, con l'unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. terza e quarta pagina della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden