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Ordinanza — n. 31044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; appellant failed to address appellate court's correct legal reasoning on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lack of subjective intent in the fraud charge, but the Court found this argument merely repetitive of previously rejected grievances without new specific facts. The appellate court had correctly established that specific intent existed due to the debtor's critical financial situation and family ties to the involved companies, rendering the appeal's lack of engagement with these facts fatal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already disallowed in the judgment under review, failing to present new specific arguments or confront the court's established reasoning on facts and law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds repetitive grievances subjective intent fraud appellate court reasoning bancarotta fraudolenta azienda familiare reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 219, comma 2, legge fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018
Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORACI LIBORIO nato a ALCAMO il 27/01/1947 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - escludendo l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., ritenendo le attenuanti prevalenti sulle restanti aggravanti e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale Coraci Liborio era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; in particolare, la Corte di appello, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rappresentato che: l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri, secondo lo schema del dolo eventuale (cfr.

Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M, Rv. 274188); le operazioni contestate erano sicuramente sorrette dal dolo specifico, come desumibile non solo dalla situazione di irriducibile criticità nella quale si trovava la fallita al momento della realizzazione di tali operazioni, ma anche dalla riconducibilità delle società coinvolte al medesimo nucleo familiare; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle