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Ordinanza — n. 31043/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for tax fraud due to lack of specific evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The appellant argued for prescription and general merit review, but the court found the prescription claim infounded due to the crime's consummation date and the twelve-year maximum term. Furthermore, the generic criticisms were deemed an improper attempt to re-evaluate factual findings without specific proof of evidence misinterpretation.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded regarding prescription or constitute a generic attack on factual evaluations without specific allegations of evidence misinterpretation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period calculation tax fraud conviction generic merit review evidence misinterpretation uso di un documento falso contraffazione di merci recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 497-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Massaro Antonio era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO ANTONIO nato a BRINDISI il 18/10/1955 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Massaro Antonio era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che la censura relativa alla presunta prescrizione del reato è manifestamente infondata, atteso che il reato è stato consumato il 2 marzo 2016 e il termine massimo di prescrizione, considerata la recidiva reiterata, è di anni dodici e mesi sei; che nel resto l'unico motivo di ricorso è completamente versato in fatto, avendo il ricorrente articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente