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Ordinanza — n. 31040/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to factual findings and credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the lower court improperly misinterpreted evidence and failed to assess the victim's credibility, but the court found these claims did not constitute valid legal vices. The court ruled that the appellant's arguments merely challenged the factual reconstruction rather than alleging specific procedural errors like the omission or invention of evidence required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a specific procedural violation such as the omission of decisive evidence or the invention of evidence, limiting the review to the exact transcription of the factual finding rather than its substantive interpretation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility misinterpretation of evidence victim credibility assessment procedural vices in criminal law factual reconstruction review motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di revisione penale verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 494 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la pronuncia di primo grado, con la quale Lipari Claudia era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 494 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 28337
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777;
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI CLAUDIA nato a PALERMO il 11/10/1977 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la pronuncia di primo grado, con la quale Lipari Claudia era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che la ricorrente ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (e, in particolare, sul giudizio di attendibilità della persona offesa) e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il vizio di travisamento della prova viene invocato dalla ricorrente in maniera del tutto impropria, atteso che le deduzioni del ricorrente non rientrano effettivamente nelle tre figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione); che, nel caso di travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; che il vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 28337;

Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605); che, con specifico riferimento alle deduzioni indicate come «travisamento delle risultanze probatorie», va rilevato che la ricorrente, in realtà, non contesta il «significante» di singole specifiche prove, ma la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sulla base delle complessive risultanze istruttorie; che, con specifico riferimento alle deduzioni indicate come «travisamento delle per invenzione», va rilevato che la ricorrente, in realtà, finisce per contestare l'attendibilità della persona offesa; che, peraltro, nelle ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", come quella in esame, «il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore DE