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Ordinanza — n. 31037/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing the lower court erred in assessing the victim's credibility and the presence of aggravating circumstances. The court rejected these claims, noting the appeal sought a substantive review of factual evaluations without alleging specific misrepresentations of evidence, which is required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it challenges the substantive evaluation of facts or credibility without alleging specific misrepresentations of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific misrepresentation of evidence aggravating circumstances theft victim credibility assessment substantive review prohibition minaccia nel diritto penale sanzione penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 612 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE ANDREA nato a SAN SEVERO il 27/08/1984 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Del Giudice Andrea era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (e, in particolare, sul giudizio di attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 612 cod. pen.) e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, la seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata, dove vengono vagliate le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dove viene accertata la presenza degli elementi di fatto necessari a integrare l'aggravante contestata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi e