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Ordinanza — n. 31036/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges and lack of specific evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic objections against the appellate court's factual findings and sentencing without alleging specific distortions of evidence. The court rejected these arguments, noting that the lower court's reasoning was logically sound and did not require a re-evaluation of facts beyond the appellate court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: A cassation appeal based on generic censure of factual evaluations is inadmissible unless specific misrepresentation of evidence is alleged, as the 'beyond reasonable doubt' standard cannot serve as a general parameter for reviewing the logic of the lower court's motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic censure of facts misrepresentation of evidence beyond reasonable doubt standard appellate court authority recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
art. 533 cod. proc. pen
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174
pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO ANNA MARIA nato a TERMINI IMERESE il 07/08/1982 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - escludendo la recidiva, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Sodaro Anna Maria era stata condannata per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che la ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dalla ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore I