Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain due to waiver of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds except for sentencing quantification. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal responsibility, but the Court held that in plea bargains, judges are not required to address specific non-appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea bargain proceedings, if the defendant waives appeal grounds, the appeal is inadmissible for issues not explicitly preserved, as the second-instance judge's cognition is limited to non-waived matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCOTTI ANTONIO nato a PESCHICI il 05/09/1982 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Biscotti Antonio ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bari, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine al giudizio di responsabilità - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché, «in tema di "patteggiamento in appello" come reintro- dotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giu- dice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pieiden