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Ordinanza — n. 31026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely transcribing precedents without specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely transcribed judicial precedents without providing specific legal reasoning to challenge the lower court's decision. The appellant claimed violations regarding non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and the application of recidivism, but the Court found these grounds insufficiently developed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely transcribe judicial precedents without specific legal argumentation to demonstrate the existence of legal violations or defects in the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal transcription of precedents specific legal argumentation Article 606 procedural code Article 131-bis penal code motivi di cassazione recidiva nell'infrazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
distaccata di Sassari — che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
distaccata di Sassari — che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA SALVATORE nato a ALGHERO il 17/04/1988 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39787 /2024 Rilevato che Salvatore Pinna ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari — Sez. distaccata di Sassari — che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata disapplicazione della recidiva - sono inammissibili perché si risolvono nella mera trascrizione di passaggi di precedenti giurisprudenziali, senza finalizzare la citazione a sostenere l'esistenza di vizi della sentenza impugnata Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è inammissibile anche perché inedito, in quanto non vi era corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 ;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle