Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31024/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31024/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA (c1c- sul ricorso proposto da: BOUSTANI NOUREDDINE nato il 08/12/1972 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che, con ordinanza del medesimo Tribunale, del 6 dicembre 2024, l'appello proposto avverso la descritta sentenza, proposto dal difensore, Avv. S. Lignite, è stato qualificato ricorso per cassazione e che l'impugnazione proviene da difensore indicato dall'Ufficio preposto all'esame' preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31024/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che, con ordinanza del medesimo Tribunale, del 6 dicembre 2024, l'appello proposto avverso la descritta sentenza, proposto dal difensore, Avv. S. Lignite, è stato qualificato ricorso per cassazione e che l'impugnazione proviene da difensore indicato dall'Ufficio preposto all'esame' preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria decisione di non sollevare obiezioni spese di difesa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA (c1c- sul ricorso proposto da: BOUSTANI NOUREDDINE nato il 08/12/1972 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che, con ordinanza del medesimo Tribunale, del 6 dicembre 2024, l'appello proposto avverso la descritta sentenza, proposto dal difensore, Avv. S. Lignite, è stato qualificato ricorso per cassazione e che l'impugnazione proviene da difensore indicato dall'Ufficio preposto all'esame' preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Ritenuto, quindi, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che' osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore P