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Ordinanza — n. 31022/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reproduction of appellate court's reasoning on gun possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied criminal law regarding gun possession and joint crime, claiming the weapon was found in a vehicle belonging to a co-defendant. The court rejected this, noting the appellant's arguments merely reproduced the appellate court's reasoning without new specific arguments, which was based on intercepted prison conversations and phone records proving the vehicles traveled together.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the reasoning of the appellate court without presenting new specific arguments or attacking the conclusions reached by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of reasoning joint crime gun possession appellate review violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 23 comma 2 legge n. 110 del 1975
artt. 110 cod. pen
Rilevato, altresì, che la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 2, legge n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU' BRUNO nato a CAGLIARI il 21/12/1960 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; k

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la condanna resa dal Tribunale di Oristano, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Bruno Orru', rideterminando la pena irrogata in quella di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 2500 di multa. Rilevato, altresì, che la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 2, legge n. 110 del 1975, ritenuta la recidiva reiterata specifica, per aver detenuto una pistola clandestina caricata con munizioni da guerra calibro 9 Luger fabbricata nella Repubblica Ceca.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. S. Piras (erronea applicazione di norme penali di cui agli artt. 110 e 23 legge armi in relazione al ritenuto concorso di persona nel reato, visto che la pistola è stata trovata occultata, in un vano portaoggetti nella vettura del concorrente nel reato Frau) è inammissibile in quanto riproduttivo del motivo di appello (cfr. p. 12 della sentenza di secondo grado) cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto e non attaccato da specifici argomenti rispetto alle conclusioni cui sono giunte le sentenze di merito.

Rilevato, infatti, che le argomentazioni relative al ritenuto concorso di persone nel reato contestato sono immuni da vizi logici e valorizzano le intercettazioni ambientali in carcere tra Frau e i suoi familiari, nonché elementi di riscontro al contenuto di tali colloqui, con particolare riferimento alla verifica delle celle agganciate dai telefoni di Frau e Busonera, che viaggiavano su auto diverse, e ai diversi contatti telefonici, durante il viaggio, tra i due; tanto a conferma della logicità e coerenza della conclusione, cui sono giunti i giudici di secondo grado, secondo la quale le due auto viaggiavano assieme e quella a bordo della quale era il ricorrente, fungeva da staffetta rispetto a quella di Frau, nella quale era custodia l'arma.

Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere est