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Ordinanza — n. 31021/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal execution regarding the determination of the most serious crime in continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31021/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's recognition of criminal liability for continued offenses. The defense argued for an error in identifying the most serious crime and a flaw in reasoning, but the court rejected these claims. The decision rests on the established principle that the most serious offense is the one for which the highest penalty was actually imposed during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: In proceedings for the execution of a judgment involving continued offenses, the most serious violation is determined by the penalty concretely imposed by the trial judge, not by the abstract statutory maximum of the alleged crime.

Parole chiave

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criminal execution proceedings continued offenses most serious crime pena più grave inadmissibility of appeal judicial interpretation procedural law Italy formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
285865 - 01 secondo la quale, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
285865 - 01 secondo la quale, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHI FABRIZIO nato a ROMA il 04/07/1977 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; i 2 ia'ilifrtf e ( C-7 it-o-n i '4ec1 (1.-47.«--6/<)-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, nei confronti di Fabrizio Borghi, il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena irrogata in quella di anni tredici e giorni ventiquattro di reclusione. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. S. D'Aloisi, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 28 maggio 2025 (erronea individuazione del reato più grave e vizio di motivazione, tenuto conto che non si è ritenuto più grave il delitto punito, in astratto, con pena edittale maggiore, nel caso in esame corrispondente a quello di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d,P.R. n. 309 del 1990 e non al delitto di cui all'art. 74 TU Stup. come, peraltro, avvenuto in sede di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati) è manifestamente infondato perché in sede esecutiva, secondo l'interpretazione di questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, reato più grave è quello per il quale è stata irrogata, in concreto, in sede di cognizione la pena più elevata (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01 secondo la quale, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza). Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore DEpC,S71 :1'15, IPrei1ente