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Ordinanza — n. 31020/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to properly evaluate the concrete offensiveness of prior offenses and the specific circumstances of the case. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment explicitly addressed the appellant's dangerousness and prior criminal record in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific factual and legal arguments justifying the reversal of the first-instance decision, particularly when the lower court has already provided a specific justification for its findings on recidivism and sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism evaluation sentencing mitigation lack of specific arguments court costs and fine recidiva nell'infrazione semiprigionia atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 cod. pen.
Amoroso, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 comma quarto cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIKO SEIGIS nato il 17/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; gtL Ce l tteiteDt é triL ifu I , ...„a,„ ,k (fui L 9,c, e i

RITENUTO IN FATTO

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede in data 23 novembre 2023, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, all'esito di abbreviato celebrato nei confronti di Seigis Aliko, per reato di cui all'art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998- Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. M. Amoroso, pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. posto che la recidiva è stata ritenuta senza considerare la concreta offensività dei precedenti penali per possesso di documenti di identificazione falsi e per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio atti di competenza del giudice di pace; né sarebbe stata valutata la concreta riprovevolezza della condotta e l'incremento di pericolosità da parte del suo autore) è inammissibile perché la motivazione della pronuncia impugnata è sorretta da specifica giustificazione delle ragioni per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado quanto alla recidiva (v. p. 4 ove si valuta la pericolosità e propensione a delinquere dell'imputato, si considerano i precedenti penali, anche specifici, a suo carico, quali sintomo di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione a delinquere, tale da incidere sulla condotta da ultimo posto in essere).

Rilevato, peraltro, che le argomentazioni relative al trattamento punitivo indicate nella memoria difensiva sono generiche perché si limitano a denunciare asserita mancanza di motivazione, senza specificare le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali invece, quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, questa andava concessa in sede di merito. Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 6 16 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consiglie