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Ordinanza — n. 31019/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against established recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31019/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued violations of articles 172 and 99 of the Penal Code regarding the extinction of monetary penalties for recidivists. The court rejected this because the argument merely repeated previously examined points without specific criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 7; Art. 99 cod. pen.: The extinction of penalty by lapse of time does not apply to recidivists unless the aggravated recidivism was ascertained in the judgment of conviction or a separate proceeding regarding facts committed during the relevant period.

Parole chiave

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extinction of penalty lapse recidivism aggravated inadmissible appeal specific criticism required monetary penalty esecuzione della pena adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 7, cod. pen.
278165 - 01) l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod.
Art. 99, cod. pen.
- nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
- nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 4095 del 10/12/2019
Rilevato, altresì, che la censura è manifestamente infondata perché in contrasto con enunciati ermeneutici consolidati della giurisprudenza di questa Corte, tenuto conto che (Sez. 1 n. 4095 del 10/12/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 30/10/1961 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'opposizione proposta da Ciro Esposito avverso l'ordinanza del 19 novembre 2024 con la quale la medesima Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo irrogata con quattro sentenze definitive, respingendo l'opposizione limitatamente alla pena pecuniaria irrogata con la sentenza della Corte di appello di Roma, del 23 settembre 1996, divenuta definitiva il 1 giugno 1998.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. C. Galloni (violazione o falsa applicazione degli artt. 172 ultimo comma, e 99 cod. pen.) è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dell'ordinanza. Rilevato, altresì, che la censura è manifestamente infondata perché in contrasto con enunciati ermeneutici consolidati della giurisprudenza di questa Corte, tenuto conto che (Sez. 1 n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165 - 01) l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, come avvenuto nel caso al vaglio (Esposito è stato condannato per reati contro il patrimonio, con sentenza del 7 dicembre 2004, divenuta irrevocabile il 1° giugno 2005, per fatti commessi il 26 novembre 2004, con contestazione della recidiva reiterata e specifica: cfr. p. seconda dell'ordinanza impugnata).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore