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Ordinanza — n. 31018/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualified defense counsel after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a qualified defense lawyer. Although the petitioner argued for personal representation, the law changed in 2017 to mandate that all appeals be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted party after the 2017 legislative reform are inadmissible and must be submitted exclusively by defense counsel registered with the Court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel requirement personal filing prohibition Cassazione procedural rules legal representation mandate revoca della sospensione condizionale rinvio della rendita dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMAIS MEHDI nato il 02/03/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto, all'esito dell'udienza del 20 aprile 2023, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. Considerato che l'impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di Ravenna ricorso per cassazione, proviene dall'interessato personalmente, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente