Cassation Court dismisses appeal on sentencing grounds as lower court properly denied generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence to three months of arrest and a €300 fine. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient to justify their denial based on the defendant's personality and the gravity of the offense. The court ruled that judges are not required to address every argument presented, only those of preponderant relevance, thus validating the original sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975; The court is not obliged to consider all elements proposed by the accused when denying generic mitigating circumstances, provided it explains and justifies the exercise of its discretionary power by indicating the obstructive reasons deemed of preponderant weight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU FERDINAND nato il 23/07/1981 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Pistoia nei confronti dell'imputato, in data 14 gennaio 2022, rideterminando la pena irrogata in quella di mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. C. Gradi (vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile in quanto non consentito nella presente sede, riguardando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. p. 3 e ss.).
Rilevato, infatti, che nel complesso la motivazione si esprime in termini negativi, quanto alla personalità dell'imputato anche al momento dell'accertamento della condotta, nonché in ordine alla gravità del fatto, elementi sufficienti a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che, secondo i principi di questa Corte, condivisi dal Collegio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01;
Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore