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Ordinanza — n. 31015/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as procedural nullities were intermediate and not raised in time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged procedural nullities were intermediate in nature. The defense argued violations of notification rules and appearance deadlines, but the court found no exceptions were raised during the trial. Consequently, these defects were deemed cured under the intermediate nullity regime, preventing their introduction for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 180, comma 1; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: Intermediate procedural nullities are cured if not raised within the statutory time limits, thereby barring their subsequent invocation in cassation appeals.

Parole chiave

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intermediate nullity cassation inadmissibility procedural defects time limits cured nullity notifica tardiva dei difetti violazioni delle norme procedurali grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 180, comma 1, cod. proc. pen.
276515 - 01 nel senso che l'omesso rispetto del termine a comparire, non integrando omessa citazione, dà luogo a una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che entrambe le nullità eccepite sono a regime intermedio e, conseguentemente, sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.) e che dunque dette nullità non possono essere dedotte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019
pen., tenuto conto che all'udienza del 26 novembre 2024 non risulta alcuna eccezione circa la ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né viene dedotto un impedimento a presenziare del difensore di fiducia (tra le altre, Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALES CASSANDRA (CUI 05PP6ABZ) nato il 25/04/1997 avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano ha condannato l'imputata alla pena di euro diecimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune di Milano emesso dal Questore di Milano in data 19 aprile 2018. Ritenuto che i motivi dedotti dalla difesa, Avv. M. De Martino (violazione degli artt. 369 - 369-bis cod. proc. pen. posto che il decreto di citazione non è stato notificato per l'udienza del 24 maggio 2023 e il verbale dell'udienza successiva del .11 giugno 2023 è illeggibile - primo motivo; violazione dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 274 del 2000 posto che per l'udienza tenuta il 26 novembre 2024 è stato violato il termine a comparire di trenta giorni per l'imputata che, in assenza del difensore di fiducia e dell'imputata, avrebbe dovuto condurre al rinvio del processo, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Rilevato, infatti, che entrambe le nullità eccepite sono a regime intermedio e, conseguentemente, sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che all'udienza del 26 novembre 2024 non risulta alcuna eccezione circa la ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né viene dedotto un impedimento a presenziare del difensore di fiducia (tra le altre, Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515 - 01 nel senso che l'omesso rispetto del termine a comparire, non integrando omessa citazione, dà luogo a una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.) e che dunque dette nullità non possono essere dedotte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consiglier