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Ordinanza — n. 31013/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of specific criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for the continuance of crimes under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds generic and unsupported by specific factual evidence. The court ruled that the appellant failed to prove a unified criminal project, noting the temporal distance and differing roles in the two drug trafficking offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuance of crimes requires concrete proof of a unified criminal project and premeditation, not merely chronological proximity or identical legal titles, as the burden of proof rests on the accused.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal project drug trafficking procedural inadmissibility burden of proof temporal contiguity Cassazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Salvatore Gulluni, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso, uno, in Catania il 27 ottobre 2017, l'altro, in Reggio Calabria da giugno a luglio 2019.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Salvatore Gulluni, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
D'Anna (violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLUNI SALVATORE nato a GIOIA TAURO il 16/10/1976 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Salvatore Gulluni, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a due sentenze definitive emesse in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso, uno, in Catania il 27 ottobre 2017, l'altro, in Reggio Calabria da giugno a luglio 2019. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. M. L. D'Anna (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché aspecifico in quanto prospetta deduzioni generiche, prive dell'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che le sorreggono, nonché versate in fatto, dunque, non consentite nella presente sede e, in ogni caso, manifestamente infondate perché l'asserito difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede dì esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. Rilevato, infatti, che è stato sottolineato, in modo ineccepibile che, nel primo caso, l'imputato aveva svolto il ruolo di corriere di una grossa partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina per conto di terzi, mentre, nel secondo caso, era stato condannato per aver assunto il ruolo di fornitore, in più occasioni, di rilevanti quantitativi di cocaina, segnalando, inoltre, che diversi erano i destinatari delle partite di cocaina da destinare allo spaccio, che durante la consumazione dei delitti oggetto del secondo procedimento Gulluni era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere; tutti elementi che consentono di affermare che, all'epoca della consumazione del primo delitto, l'imputato non potesse prefigurarsi, vista anche la distanza temporale tra le condotte, neanche nelle linee essenziali, la consumazione dei delitti di cui al secondo procedimento.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, i