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Ordinanza — n. 31011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial sentence reform, rejecting request for mitigated penalty under Art. 4(3) Law 110/1975.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court violated Article 4, paragraph 3 of Law 110/1975 by refusing to reclassify the offense as mitigated. The court rejected this claim as a repetitive criticism of the appellate court's reasoning, which correctly considered the knife's dimensions, its immediate availability, and the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 della legge n. 110/1975; The request for reclassification of a crime under the mitigated penalty regime is inadmissible if the appellate court's refusal is based on a reasoned assessment of the instrument's characteristics and the offender's personal history, and the cassation appeal merely reiterates these grounds without new evidence.

Parole chiave

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Law 110/1975 mitigated penalty reclassification of crime inadmissible appeal criminal history assessment immediate availability repetitive criticism porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 della legge n. 110/1975
art. 4 legge n. 110/1975
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRANO SEBASTIANO nato a PALERMO 11 18/07/1978 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale in sede, del 14 luglio 2023, accogliendo l'impugnazione proposta nell'interesse di Sebastiano Vitrano, limitatamente alla determinazione della pena, e ha, invece, rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell'art. 4 legge n. 110/1975. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. G. Santoro (violazione degli artt. 4 comma 3 della legge n. 110/1975 e vizio di motivazione) si appalesa manifestamente infondato, nel senso che la dedotta inosservanza della previsione di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, è censura reiterativa dei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto, immune da censure e privo di illogicità manifesta.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha fatto notare che il coltello portato senza giustificato motivo dall'imputato è a serramanico, di lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui otto centimetri di lama e che si è tenuto conto, nel respingere la richiesta ex art. 4, comma 3, legge cit., non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche delle complessive modalità del fatto e della personalità dell'imputato, rimarcando il dato della immediata disponibilità del coltello conservato nella tasca del giubbotto e la presenza di precedenti penali specifici.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P es