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Ordinanza — n. 31010/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the lawyer submitting it was not registered in the special barroll required for this court. The defense attorney, Benedetta Di Cesare, was identified by the preliminary examination office as unqualified to practice before the Court, rendering the filing void under procedural law. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special barroll of the Court of Cassation, as this defect renders the act void and prevents the initiation of the review proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special barroll requirement unqualified defense attorney Court of Cassation rules procedural defect voidness condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Benedetta Di Cesare, indicato dall'Ufficio preposto all'esame preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA 0.Q kCD-t ; cZ) sul ricorso proposto da: DANTESE NATALE nato a TORRE DEL GRECO il 29/11/1981 avverso il decreto del 17/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto l'istanza, nell'interesse di Natale Dantese sottoposto a regime detentivo differenziato, di poter utilizzare determinati farmaci per l'apparato respiratorio e l'igiene orale. Considerato che l'impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di sorveglianza come reclamo proviene da difensore, avv. Benedetta Di Cesare, indicato dall'Ufficio preposto all'esame preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pfs