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Ordinanza — n. 31009/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in prison correspondence case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31009/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments lacked sufficient concrete interest. The defense sought a general ruling on future CD delivery procedures and challenged the censorship of correspondence, but the court found these requests aimed at abstract principles rather than specific relief. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 35-bis, 69 Ord. pen.; The appeal must demonstrate a concrete utilitarian interest in removing a specific judicial situation, not merely a desire to establish general legal principles.

Parole chiave

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lack of interest prison correspondence censorship of letters abstract principle court costs inadmissible appeal penal procedure diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 35-bis Ord. pen.
Art. 69 Ord. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 105 c.p.p.
Art. 35 disp. att. c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
artt. 103 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.
Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv.
Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo
243242 - 01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al reclamo, proposto da Francesco Turiano, detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 19 ottobre 2023, ha trasmesso gli atti al Direttore della Casa circondariale di Spoleto sulla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

T. Celi (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione, violazione della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto) sono inammissibili in quanto carenti di interesse, perché diretti a ottenere enunciati di principio, senza illustrazione puntuale di un sostanziale effetto favorevole per il detenuto. Rilevato, infatti, che i compact disc di cui si chiedeva la trasmissione, sono indicati come consegnati al detenuto in data 10 gennaio 2023 e che la difesa insiste per ottenere una pronuncia che disciplini, per il futuro, le modalità di consegna da parte della Casa circondariale, senza procedere a ispezione, con immediata evasione della richiesta, contestando la procedura seguita dall'Istituto di pena, nonché invocando la non operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica, tra detenuto e difensore, eccependo la violazione degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen., in caso di visione degli atti da consegnare da parte della Polizia penitenziaria.

Considerato che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell'ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693), dovendo piuttosto individuarsi l'interesse a impugnare, in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un'utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (tra le varie, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026 - 01;

Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243242 - 01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv. 245100 - 01 in tema di impugnazione della parte pubblica).Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 202