Appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints and unproven motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Cassatella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The convicted individual challenged the revocation of his probationary placement, citing violations of Article 47 of the Penal Code and defects in the lower court's reasoning. The Court rejected these arguments as they constituted unfounded factual complaints and did not reveal any actual flaws in the tribunal's linear justification regarding the prisoner's changed residence and lost employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds consist solely of factual complaints or manifestly unfounded allegations of motivation defects that do not emerge from the reviewed decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSATELLA MICHELE nato a BARLETTA il 06/06/1985 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Cons.gliere BARBARA CALASELICE; 'ett-Ce Ce 111,0(YV-1,t 4,9,u,„L__ (1-c._ e_ ik\cf cpt2(2 - 112., .2ot wtr -
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di Michele Cassatella, in relazione al titolo esecutivo n. 2022/312 SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, Avv. F. Cotza, denunciando, con un motivo unico, censure (violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà), pur alla luce delle precisazioni e ulteriori argomentazioni di cui alla memoria del 22 aprile 2025, non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in punto di fatto nonché manifestamente infondate quanto al dedotto vizio di motivazione che non emerge in base alla lettura dell'ordinanza impugnata (v. p. 2).
Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), con ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, la circostanza che il condannato ha modificato il domicilio senza comunicazione al magistrato di sorveglianza e che è venuta meno l'attività lavorativa prestata, in assenza di alternative attività risocializzanti. Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto all'ineccepibile conclusione di ritenere, per l'effetto, interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I