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Ordinanza — n. 31003/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of a conditional sentence suspension inadmissible. The defense argued violations of procedural competence and sentencing statutes, but the court found these arguments generic and lacking specific factual or legal support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: Appeals regarding the execution of sentences and the revocation of conditional suspensions are inadmissible if the grounds are generic, lack specific reasoning, or contradict established case law on judicial competence.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of suspension procedural competence inadmissible appeal court costs and fine revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Pintor (Violazione dell'art. 665 cod.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
in relazione alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari - primo motivo; violazione dell'art. 545-bis cod.
art. 665 cod. proc. pen
Pintor (Violazione dell'art. 665 cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
in relazione alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari - primo motivo; violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli
pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv.
Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015
Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNDULA ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 14/02/1975 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Cagliari in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Alessandro Mutlula, in relazione alla pena irrogata all'imputato con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 8 marzo 2023 divenuta definitiva in data 1° settembre 2023. Considerato che i due motivi proposti dalla difesa, avv. A. Pintor (Violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari - primo motivo; violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. - secondo motivo) sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste (secondo motivo) e comunque manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità (primo motivo).

Rilevato, infatti, quanto alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari che questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01;

Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Rv. 264508 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigli