Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to comply with mandatory lawyer signature requirement post-2017 law reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible without formalities because the appellant personally filed it after the 2017 law reform. The appellant argued for the right to file personally, but the court noted that the new statute removed the exception allowing personal submission. Consequently, the court ruled that the appeal was invalidly presented and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be signed by registered defense lawyers; personal filing after legislative reform renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il trattenimento di corrispondenza del detenuto Leone Soriano, inviata alla moglie, disposto dal Presidente del Tribunale in sede. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - proposto per vizio di motivazione e violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. - risulta presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il J1ridente