Italian court dismisses appeal against partial early release denial due to unaddressed conduct in specific period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Bulla's appeal inadmissible regarding the denial of early release for the period between January and July 2018. The defense argued that the surveillance judge failed to address responsibility for facts occurring during this timeframe, yet the court found the original order sufficiently motivated by the defendant's persistent associative conduct extending into May 2018. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and Bulla was condemned to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a partial early release decision is inadmissible if the original order adequately considers the inmate's conduct during the relevant period, rendering the claim of unaddressed facts manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULLA VINCENZO nato a PATERNO' il 08/12/1994 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; h
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha parzialmente accolto la richiesta di liberazione anticipata proposta da Vincenzo Bulla, rigettandola per il semestre compreso tra il 30 gennaio e il 30 luglio 2018. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. P. Scarvaglieri (violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione perché i fatti considerati dal Giudice di sorveglianza non sono stati oggetto di affermazione di responsabilità e, comunque, non vi è stata adeguata considerazione del comportamento del condannato nel periodo di carcerazione) è manifestamente infondato tenuto conto che la motivazione esauriente dell'ordinanza impugnata rende conto di una condanna, in primo grado, per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.
P. R. n. 309 del 1990) con condotta perdurante sino al mese di maggio 2018 e, quindi, da collocare proprio nel semestre in esame. Rilevato che la motivazione rende conto non tanto della intervenuta condanna in primo grado per tali fatti, quanto degli elementi di fatto accertati in sede di cognizione, delle risultanze delle note del Pubblico ministero della DDA e delle relazioni comportamentali significative sino al 2018, reputate con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo ostative alla concessione della liberazione anticipata per quel semestre (v. p. seconda).
Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il re