Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30998/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30998/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSAHASSAH ZAKARIA nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE DI PACE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; • Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Modena ha irrogato all'imputato la condanna, in relazione all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, alla pena di euro cinquemila di ammenda. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Chiarini (nullità della sentenza perché l'imputato, detenuto per altra causa, non è stato tradotto all'udienza come comunicato dal difensore, né risulta rinunciante, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30998/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, alla pena di euro cinquemila di ammenda. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Chiarini (nullità della sentenza perché l'imputato, detenuto per altra causa, non è stato tradotto all'udienza come comunicato dal difensore, né risulta rinunciante, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione della legge sugli stranieri disoccupazione dei lavoratori migranti soggiorno illegale indennità di soggiorno all'estero permessi di lavoro contratto di lavoro a domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod. proc. pen
220092), ha dato modo di verificare che, alla prima udienza del 18 aprile 2024, l'imputato risulta assente e assistito dal difensore di fiducia, il quale ha consentito all'acquisizione degli atti, con rinvio del processo 24 settembre 2024 per audizione di un teste ammesso ai sensi dell'art. 507 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSAHASSAH ZAKARIA nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE DI PACE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Modena ha irrogato all'imputato la condanna, in relazione all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, alla pena di euro cinquemila di ammenda. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Chiarini (nullità della sentenza perché l'imputato, detenuto per altra causa, non è stato tradotto all'udienza come comunicato dal difensore, né risulta rinunciante, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

c) e 179 cod. proc. pen.) è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto smentito dall'esame degli atti processuali trasmessi, dai quali risulta che lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, ritualmente citato, non era noto all'autorità giudiziaria procedente. Rilevato, infatti, che l'esame degli atti trasmessi, consentito a questa Corte per la qualità dell'eccezione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha dato modo di verificare che, alla prima udienza del 18 aprile 2024, l'imputato risulta assente e assistito dal difensore di fiducia, il quale ha consentito all'acquisizione degli atti, con rinvio del processo 24 settembre 2024 per audizione di un teste ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., senza alcuna eccezione sullo status detentionis dell'imputato, ritualmente citato per quell'udienza; né il ricorso è specifico circa l'indicazione delle circostanze in cui detto stato sarebbe stato comunicato all'Autorità giudiziaria procedente e circa il contenuto dell'eccezione formulata.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il r