Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for arson, citing insufficient evidence and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vito D'Anna inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court relied on insufficient circumstantial evidence and ignored the defendant's version of events regarding the boat fire. The court rejected this claim, ruling that the appeal sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 cod. proc. pen.; Art. 424 cod. pen.: An appeal challenging a conviction based on alleged insufficiency of evidence or lack of motivation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of probative sources, as the court of legal review cannot substitute its judgment for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA VITO nato a PALERMO il 18/06/1974 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Palermo, in data 12 luglio 2022, nei confronti di Vito D'Anna, alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 424, comma primo cod. pen. così riqualificato il fatto ascritto all'imputato. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Gugino (violazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 424 cod. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato perché denuncia asserito difetto di motivazione che non emerge dalla mera lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2).
Considerato, infatti, che la censura secondo la quale la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi indiziari insufficienti, indifferenti alla versione difensiva e, comunque, irrilevanti quali il contatto telefonico in orario compatibile con i fatti (indicato dal ricorrente come elemento neutro), nonché il contenuto di dialoghi intercorsi tra l'imputato e la compagna (che per la difesa ricorrente, non forniscono elementi di certezza circa l'incendio della barca per il quale si procede), è integralmente versata in fatto e pretende la rilettura di fonti probatorie, operazione inibita a questa Corte in sede di legittimità.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P esid