Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30990/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against an interlocutory order rejecting suspension of execution under Art. 666(7) CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it targeted an interlocutory order issued under Article 666, paragraph 7 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for suspension of execution regarding a revoked semi-liberty benefit, but the lower court rejected this request as a non-appealable intermediate measure. The Court upheld this decision, ruling that such orders lack legal standing for cassation review and imposing fines on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An interlocutory order rejecting a request for suspension of execution is not subject to cassation appeal and must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
interlocutory order inadmissibility suspension of execution semi-liberty benefit revocation cassation appeal rejection Code of Criminal Procedure revoca della sospensione condizionale semilibertà impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è inammissibile Avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01
Con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01; Sez.
Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01
268549 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA - ( dk- kers,LA-é›) sul ricorso proposto da: LEO GAETANO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/01/1965 avverso il decreto del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

à Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal condannato, di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di revoca del beneficio della semilibertà concesso, il 30 gennaio 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, oggetto di annullamento con rinvio da questa Corte, disposto con sentenza del 21 gennaio 2025, n. 12410 - 2025. Considerato che l'impugnazione proposta dal difensore, Avv. M. Fino non è ammissibile perché attiene a provvedimento non suscettibile di ricorso per cassazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è inammissibile Avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. Con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01). Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pr si