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Ordinanza — n. 30988/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuance claim due to lack of concrete criminal project evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Appeal's rejection of the continuance claim. The defense argued for a single criminal project based on chronological proximity and identical charges, but the execution judge correctly noted distinct associations, contexts, and programmatic differences. The court ruled that without proof of a unified criminal plan beyond mere chronology, the claim fails under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 671, 187 disp. att. cpp.; Art. 81 cod. pen.: The burden lies on the accused to prove a unified criminal project through concrete indicators; mere chronological contiguity and identical charges are insufficient to establish criminal continuance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuance unified criminal project execution phase distinct criminal associations burden of proof contiguity requirement inadmissible appeal sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Art. 187 disp. att. c.p.p.
Art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen
violazione art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO FERDINANDO PUPETTO nato a LATINA il 15/07/1989 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell'interesse di Ferdinando Pupetto Di Silvio, tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, due relative a reati associativi, la terza per reati di lesioni personali aggravate, ricettazione, violazione della normativa in tema di armi, per due delle quali (quelle sub n. 1 e 2 dell'istanza) la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 31 maggio 2017.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. O. Palnnieri (violazione degli artt. 671, 187 disp. att. cpp. violazione art. 81 cod. pen. e omessa motivazione, tenuto conto che il lasso temporale individuato tra i fatti sarebbe errato perché la data in cui è sorta l'associazione dedita ad attività estorsive non è l'anno 2016 ma è precedente; inoltre si segnala che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, come affermato dalla sentenza sub 1, le estorsioni erano state ritenute aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., facendo riferimento a condotte attuate nel territorio di Latina di cui alle sentenze sub 1 e 2) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non ravvisandosi il lamentato difetto di motivazione.

Rilevato, infatti, che il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'amplissimo arco temporale che, comunque, intercorre tra i due diversi reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, la diversa composizione delle due associazioni, il diverso contesto di riferimento, al di là dell'omogeneità dei titoli di reato, la diversa consistenza dei programmi attuati attraverso le due associazioni. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché tenendo conto anche dell'intervenuto riconoscimento, per alcune condotte, anche in sede di cognizione del vincolo della continuazione, adeguatamente escluso, con motivazione esauriente per i due sodalizi oggetto dell'istanza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025