Italian Court dismisses appeal against surveillance court order rejecting home detention and probation for concurrent sentence execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning was illogical due to a lack of positive elements, but the court found these arguments factually repetitive and manifestly unfounded. Furthermore, the appeal was deemed specific only regarding the principle of graduality, which was not properly attacked, leading to its rejection under Article 616 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are factually repetitive, manifestly unfounded, or fail to specifically attack the legal principles relied upon by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Francesco Paolo Augugliaro diretta a ottenere la detenzione domiciliare e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del 30 gennaio 2025. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Galluffo (vizio di motivazione perché illogica per aver ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione nonostante plurimi elementi di segno positivo) è inammissibile perché deduce censure versate in fatto, reiterative della richiesta rigettata e, comunque, manifestamente infondate quanto del denunciato vizio di motivazione. Rilevato, peraltro, che il Tribunale di sorveglianza fa riferimento al principio di gradualità (v. p.
2) non attaccato specificamente dal ricorso che, per tale ragione, si appalesa anche aspecifico. Ritenuto, che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore 17 P e e