Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30977/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and irrelevant sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gionata Bastiani inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for a new trial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding intent and sentencing, but these were deemed mere factual complaints. The court rejected these arguments because they do not constitute valid grounds for cassation review and were already adequately addressed in the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when based solely on factual complaints or arguments concerning the severity of the punishment, as these fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints sentencing discretion review general intent criminal law court costs and fines violazione del divieto d'entrata misura coercitiva nel diritto degli stranieri contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 62-bis c.p.
d. Igs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo ha condannato Gionata Bastiani, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTIANI GIONATA nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 06/06/1971 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo ha condannato Gionata Bastiani, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione sostituita con lavoro di pubblica utilità. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. C. Piersantelli (vizio di motivazione in punto responsabilità quanto alla sussistenza del dolo generico - primo motivo; vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con violazione degli artt. 132 e 62-bis cod. pen. - secondo motivo) sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ritenuto che, comunque, i motivi sono manifestamente infondati perché denunciano asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge esauriente giustificazione della condanna, in punto responsabilità e quanto alla sussistenza del dolo (v. p. 2 della sentenza), nonché sul trattamento sanzionatorio adottato (v.p. 3). Rilevato che il Tribunale valorizza, quanto al primo motivo, che, in violazione della prescrizione imposta, l'imputato si era addentrato nel territorio del comune di Porto Sant'Elpidio, senza alcuna necessità di recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri al fine di comunicare il trasferimento all'interno di tale area comunale per intervenuta violazione di una previgente misura di prevenzione; questi, infatti, era stato sottoposto a nuova misura di prevenzione, aggravata rispetto a quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi e persone da questa abitualmente frequentati, mantenendosi a distanza di almeno duecento metri, in vigore dal 21 maggio 2021.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno-2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA Il F)