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Ordinanza — n. 30976/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of lawyer representation after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted party without a qualified lawyer. The appellant, Alberto Guzzini, submitted the request directly after the 2017 law abolished the exception allowing personal appeals. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory representation requirements and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted party after the 2017 legislative reform are inadmissible due to the mandatory requirement of representation by a qualified lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal mandatory lawyer representation personal filing prohibition Cassation procedure conditional sentence revocation revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente 0,RDINANZA C sul ricorso proposto da: GUZZINI ALBERTO nato a RECANATI il 30/03/1955 avverso l'ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Alberto Guzzini, con sentenza della medesima Autorità in data 7 settembre 2021. Considerato che l'impugnazione proposta in data 19 marzo 2025, proviene dall'interessato personalmente, dall'Istituto ove è ristretto, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I resid