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Ordinanza — n. 30974/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for life sentence reduction to 30 years due to procedural timing violations. The request was filed outside the statutory window for the abbreviated trial conversion. The court rejects the argument based on the Carotti law and EU case law. The appeal is inadmissible because the request was not made within the valid timeframe. The defendant must pay court costs and a fine. The decision upholds the original life sentence. The ruling clarifies the temporal limits for sentence conversion requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Salvatore Belforte's request to convert his life sentence to thirty years. Belforte argued that the law allowing such conversion had been reinstated, but the court found his request was filed outside the specific statutory window established by the Carotti law. The court ruled that the conversion applies only if the abbreviated trial was requested and granted between January 2, 2000, and November 24, 2000, a period Belforte missed. Consequently, the original life sentence remains valid, and Belforte was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 442 cod. proc. pen.; Art. 30 legge n. 479/1999; The conversion of a life sentence to thirty years is permissible only when the request for an abbreviated trial is formally made and granted within the specific transitional period established by the Carotti law, and not retroactively for cases decided outside that timeframe.

Parole chiave

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life sentence conversion abbreviated trial request Carotti law transition procedural inadmissibility temporal validity window Cassation appeal dismissal sentencing reduction request retroattività della legge

Disposizioni normative citate

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Art. 442 cod. proc. pen.
Piccolo (violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. nonché dell'art.
Art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479
è stato modificato dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000 (cd.
d. I. 7 aprile 2000, n. 82
Considerato che, poi, è intervenuto il d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n.
legge 5 giugno 2000, n. 144
82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore 18 giugno 2010, alla stregua del cui art.
Art. 4-ter, comma 1, d. I. n. 82/2000
Piccolo (violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 cod.
art. 442 cod. proc. pen
Piccolo (violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
nonché dell'art. 2 cod. pen., 6 e 7 CEDU e vizio di motivazione) è manifestamente infondato posto che si richiamano pronunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 603 cod. proc. pen
pen., e tale richiesta era ammessa se presentata ( nelle cadenze indicate dalla norma, nel giudizio di primo grado prima della conclusione della istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod.

Giurisprudenza citata

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Scoppola c. Italia (Grande Chambre, Corte EDU)
C. Cost. n. 201 del 2013
Italia, nonché delle sentenze C. Cost. n. 201 del 2013 e Sez.
Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano
201 del 2013 e Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, che la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, cioè nella vigenza dell'art.
Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, Capizzi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE SALVATORE nato a MARCIANISE il 09/12/1960 avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ferrara con funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta da Salvatore Belforte, di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, in relazione alla sentenza n. 95/12 emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 16 gennaio 2012, divenuta definitiva il 10 aprile 2015. Considerato che si tratta di procedimento a carico del condannato per condotte del 9 aprile 1998 (due reati di omicidio volontario e di tentato omicidio, oltre ai reati contestati al capo Al) e che, per effetto della richiesta di rito abbreviato, Belforte è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, con la citata decisione del 16 gennaio 2012, decisione divenuta definitiva il 10 aprile 2015.

Rilevato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Piccolo (violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. nonché dell'art. 2 cod. pen., 6 e 7 CEDU e vizio di motivazione) è manifestamente infondato posto che si richiamano pronunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che l'art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato dall'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000 (cd. legge ‘Carotti'), con l'inserimento, al comma 2, dopo il primo periodo, della previsione che "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta", che comportava la reintroduzione della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Considerato che, poi, è intervenuto il d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore 18 giugno 2010, alla stregua del cui art. 4-ter, comma 1, le disposizioni di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., come modificate o sostituite dalla legge n. 479 del 1999, si applicano ai processi per i quali, sebbene fosse scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non era ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione (8 giugno 2000).

Rilevato, peraltro, che secondo il comma 2 del citato art. 4-ter, nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla detta data, e nei quali, prima della detta data, era scaduto il termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile e successiva alla medesima data, poteva chiedere che il processo, ai fini dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., fosse immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui , all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e tale richiesta era ammessa se presentata ( nelle cadenze indicate dalla norma, nel giudizio di primo grado prima della conclusione della istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., prima della conclusione della istruzione stessa, oppure nel giudizio di rinvio, se ricorrevano dette medesime condizioni.

Considerato che da tale iter normativo discende, a seguito della sentenza pronunciata dalla Grande Chambre della Corte EDU nel caso Scoppola c. Italia, nonché delle sentenze C. Cost. n. 201 del 2013 e Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, che la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999 e che, dunque, necessita che l'imputato sia stato ammesso al rito abbreviato, chiesto e ottenuto, nella vigenza della cd. legge Carotti o che, in tale caso, sia stato giudicato con la normativa sopravvenuta più sfavorevole (come nel caso Scoppola; cfr. anche Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611 - 01 che ha negato il presupposto per la sostituzione nel caso in cui il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del d.

I. n. 341 del 24 novembre 2000). Rilevato che, nel caso di specie, si tratta di giudizio abbreviato chiesto in esito a decreto di giudizio immediato del 16 marzo 2011, con fissazione dell'udienza camerale al 30 maggio 2011 e decisione del 16 gennaio 2012 e che, quindi, la richiesta di rito alternativo non è stata formulata e accolta nell'indicata finestra temporale compresa tra il 2 gennaio il 24 novembre 2000, cioè nella vigenza del citato art. 30, comma 1, lett. b). Ritenuto che, alla data della richiesta di rito abbreviato per condotta del 9 aprile 1998, il condannato era a conoscenza della pena irrogabile all'esito del giudizio abbreviato (cioè, l'ergastolo e non quella temporanea) in virtù della normativa vigente.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giug