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Ordinanza — n. 30971/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuity claim due to lack of proven criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Verona execution judge's rejection of the request for criminal continuity. The appellant argued the judge erred by relying on sentencing dates rather than the actual commission dates of the crimes. The court found the lower court's reasoning sound, noting it properly assessed the temporal gaps and lack of a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires a concrete verification of homogeneity and temporal proximity, excluding mere chronological succession without a unified criminal design.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings unified criminal plan temporal proximity inadmissible appeal judicial reasoning procedural law messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Abi Elala Zakaria, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod.
cod. pen.
309 del 1990, 337 e 582 cod. pen., 453, comma 3, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Abi Elala Zakaria, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
Belletti (violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABI ELALA ZAKARIA nato il 13/11/1986 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Abi Elala Zakaria, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a quattro sentenze definitive, emesse in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod. pen., 453, comma 3, cod. pen. Considerato che il motivo unico dedotto, per il tramite del difensore, avv. C. Belletti (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con vizio di motivazione: il giudice avrebbe basato la sua valutazione cronologica sulla data di emissione delle sentenze di condanna, senza tenere conto dei parametri giurisprudenziali sul punto e del fatto che le condotte sono state commesse in un arco temporale che va da aprile a luglio 2017), è inammissibile in quanto manifestamente infondato posto che si denuncia un asserito vizio di motivazione che non si ravvisa dall'esame del provvedimento impugnato Rilevato, invero, che l'ordinanza censurata non ha fondato la decisione sulla data di emissione delle sentenze ma, dopo averle riportate con l'indicazione anche delle date di adozione dei singoli provvedimenti, ha valutato la data di commissione dei reati e la loro eterogeneità, con ragionamento immune da censure, escludendo la stretta continuità cronologica delle condotte e l'omogeneità di queste.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, dal Giud;ce dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consi