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Ordinanza — n. 30968/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Haris inadmissible, ruling that the raised arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the judges of the merit. The court found the lower court's reasoning on liability for resistance, offensive suitability of conduct, and intent to be legally correct and coherent with established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductive of criticisms already adequately examined and rejected by the judges of the merit with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds merits already examined procedural economy Cassation jurisdiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI HARIS nato il 10/06/1976 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Haris avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni. da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili di responsabilità per la resistenza ascritta al ricorrente /anche con riguardo alla idoneità offesiva della condotta e al dolo, all' asserito ed escluso assorbimento delle lesioni nella resistenza, alla esclusione delle generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.