Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of merits arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Calogero Favata inadmissible, ruling that the grounds raised were merely reproductions of arguments already examined and rejected by the lower courts. Favata's defense, which included claims of calumny and equivalence of circumstances, was found to be legally correct and coherent with the established facts. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Favata to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reproduction of merits arguments legality degree review procedural economy principle calumny defense rejection motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVATA CALOGERO nato a RIBERA il 21/04/1960 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i t letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Favata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto nneramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti, anche di matrice soggettiva della calunnia ascritta al ricorrente e al giudizio di equivalenza tra circostanze • f rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.