Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism challenge and sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism regarding recidivism was manifestly unfounded. The lower court's decision was based on sufficient and non-illogical reasoning without erroneous interpretation of the relevant law. Consequently, the judgment was deemed non-censurable at this stage, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 co. 1 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground of criticism is manifestly unfounded and the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ FRANCESCO nato a BARI il 24/08/1994 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Lopez avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa al confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata atteso che la sentenza / impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risulta altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede t rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 coi. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.