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Ordinanza — n. 30961/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism challenge and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism regarding recidivism was manifestly unfounded. The lower court's decision was based on sufficient and non-illogical reasoning without erroneous interpretation of the relevant law. Consequently, the judgment was deemed non-censurable at this stage, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 co. 1 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground of criticism is manifestly unfounded and the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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recidivism recognition inadmissible appeal manifestly unfounded sufficient reasoning non-censurable judgment procedural costs Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 co. 1 c.p.p.
sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede t rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 coi.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ FRANCESCO nato a BARI il 24/08/1994 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Lopez avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa al confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata atteso che la sentenza / impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risulta altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede t rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 coi. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.