Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30960/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge on recidivism confirmation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Pentassuglia inadmissible. The sole ground of challenge concerned the confirmation of recidivism, which the court found to be manifestly unfounded. The lower court's decision was deemed sufficiently motivated and free from erroneous legal interpretation, rendering it unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the only ground of challenge is manifestly unfounded, provided the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism confirmation inadmissible appeal manifestly unfounded sufficient motivation cassation procedure pericolo di reiterazione motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA FRANCESCO nato a TRIGGIANO il 17/02/1974 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pentassuglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa al confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata atteso che la sentenza / impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risulta altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede 3 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.