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Ordinanza — n. 30959/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds violating legal requirements for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ambrogio Tagliarino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and lacking specificity, failing to address the precise legal reasoning used by the Court of Appeal to reverse the first-instance acquittal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, as the grounds did not meet the strict standards for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible if the grounds are generic, abstract, or fail to specifically address the reasoning of the lower court, as such arguments do not constitute a proper exercise of the right of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity legality proceeding Article 616 c.p.p. criminal appeal Court of Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 62-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 75 D.Lgs n. 159/2011
art. 616 cod. proc. pen
159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIARINO AMBROGIO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ambrogio Tagliarino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo soffre di aspecificità estrinseca perche non si confronta in alcun modo con le puntuali, logiche e corrette in diritto considerazioni spese dalla Corte di appello nel ribaltare l'assoluzione decretata in primo grado avuto riguardo ad entrambi i reati ascritti al ricorrente; il secondo, inerente il diniego dellkattenuantt ex art 62-bis, è generico e anche esso 4, aspecifico rispetto alle ragioni con le quali la Corte ha escluso le dette attenuanti; il terzo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis è generico perché non precisa le ragioni che dovrebbero sostenere, in termini di immediatezza della relativa situazione in fatto, una scelta di segno contrario, comunque preclusa ex lege con riguardo al 337 cp e per abitualità ostativa con riguardo alla violazione dell'alt 75 dlgs n. 159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.