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Ordinanza — n. 30958/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and non-specific criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Di Marzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a general lack of reasoning in the Court of Appeal's judgment, but failed to specify which arguments were omitted. The court rejected this because the criticism was too generic and did not point to specific deficiencies in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the criticism is entirely generic and non-specific regarding the reasoning of the decision under appeal, without indicating the specific arguments omitted.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism lack of reasoning Criminal Procedure Code specific arguments court costs procedural defect allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO PAOLO nato a BISCEGLIE il 31/08/1990 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; «g. letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Di Marzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata è all'evidenza del tutto generica e aspecifica rispetto al tenore argomentativo della decisione gravata, atteso che con l'impugnazione si lamenta un complessivo difetto di motivazione rispetto ai rilievi dedotti dall'appello, senza neppure indicare i motivi pretermessi a fronte di una decisione, che del resto, non da conto di lacune argomentative rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.