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Ordinanza — n. 30957/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Emanuele Borrelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of his responsibility and subjective elements regarding alleged tax evasion. The court ruled that these grievances were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the judges of the merits with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct arguments are inadmissible in the court of jurisdiction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grievances court of jurisdiction merits arguments subjective elements tax evasion liability procedural economy allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI BRUNO EMANUELE nato a NAPOLI il 05/09/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Emanuele Borrelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate- dirette a contestare la valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dkriferire all'evasione ascritta al ricorrente, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di . doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.